
Domande frequenti sulla sicurezza sul lavoro
Le domande che riceviamo più spesso da datori di lavoro, responsabili HR e RSPP a Roma.
Ho un solo dipendente: devo fare il DVR?
Sì, l’obbligo scatta dal primo lavoratore subordinato (anche part-time, anche apprendista). Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro che impiega almeno un lavoratore, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda. Per attività a basso rischio esistono procedure semplificate, ma il documento va sempre redatto, datato e firmato.
Posso fare l’RSPP da solo o devo nominare qualcuno?
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, ma solo in aziende di dimensioni e settori specifici (di solito sotto i 30 dipendenti per attività non a rischio elevato). Anche in questo caso serve un corso di formazione obbligatorio di 16, 32 o 48 ore in base al codice ATECO. Per la maggior parte delle aziende è più efficiente nominare un RSPP esterno qualificato.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Non c’è una scadenza fissa annuale, ma va aggiornato a ogni modifica significativa: nuova attività, nuovi processi, nuove tecnologie, ristrutturazione locali, infortuni gravi, cambio organizzazione. In pratica una revisione almeno annuale è buona pratica per dimostrare la “manutenzione” del documento durante un’ispezione.
Cosa rischio se non ho il DVR o è incompleto?
Le sanzioni partono da arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€ per la mancata redazione del DVR. In caso di infortunio sul lavoro le conseguenze diventano penali e l’assicurazione INAIL può rivalersi sull’azienda. Le ispezioni della DTL e dell’ASL controllano sistematicamente esistenza, completezza e aggiornamento del documento.
Tutti i dipendenti devono fare la formazione sicurezza?
Sì, tutti. La formazione si compone di una parte generale (4 ore) e una parte specifica (4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio dell’attività). Va completata entro 60 giorni dall’assunzione e va aggiornata ogni 5 anni con un corso di 6 ore minimo. RLS, addetti antincendio, primo soccorso, preposti, dirigenti, datore di lavoro hanno percorsi formativi aggiuntivi propri.
Differenza tra “Sicurezza sul lavoro” e “Sicurezza cantieri”?
La sicurezza sul lavoro riguarda l’azienda nel suo luogo di lavoro permanente (ufficio, negozio, laboratorio, magazzino). La sicurezza cantieri riguarda i cantieri edili temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08), con figure specifiche come CSP e CSE. Le due aree hanno normative interconnesse ma adempimenti diversi: noi gestiamo entrambe in coordinamento.
