
Domande frequenti sulle pratiche antincendio
Le risposte alle domande che riceviamo più spesso da amministratori di condominio, ristoratori, gestori di attività ricettive e imprese a Roma.
Il mio condominio ha un’autorimessa: serve la pratica antincendio?
Dipende dalla superficie. Le autorimesse condominiali fino a 300 mq sono escluse dagli obblighi. Tra 300 e 1.000 mq rientrano in Categoria A (SCIA antincendio con autocertificazione). Oltre 1.000 mq la categoria sale e serve progetto preventivo. Verifichiamo gratuitamente con sopralluogo la superficie netta dell’autorimessa e gli adempimenti corretti.
Quanto dura un CPI o una SCIA antincendio?
Cinque anni dalla data di rilascio o dalla data di presentazione della SCIA. Alla scadenza serve attestazione di rinnovo periodico predisposta da tecnico abilitato. Se nel frattempo sono cambiate le condizioni dell’attività (ampliamenti, modifiche layout, nuovi impianti) può essere necessaria una SCIA non aggravio del rischio o una nuova pratica completa.
Cosa rischio se non rinnovo il CPI alla scadenza?
Sanzioni amministrative previste dal DPR 151/2011 e, soprattutto, esposizione a responsabilità penali in caso di evento dannoso. In caso di sinistro l’assicurazione può rivalersi sull’amministratore o sul gestore dell’attività per mancato rispetto degli obblighi di prevenzione. Anche le compravendite immobiliari di attività con obbligo CPI possono bloccarsi.
Ho aperto un ristorante. Devo fare la pratica antincendio?
No, se non sei ricompreso da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Quanto tempo serve per ottenere il parere del Comando VVF?
Per attività in Categoria B con progetto preventivo: il Comando VVF di Roma ha 60 giorni di legge per esprimere il parere sul progetto. Per le SCIA in Categoria A o B post-realizzazione: l’attività può partire dal giorno della presentazione, salvo richieste di integrazione. Per Categoria C: il Comando effettua sopralluogo di controllo entro 60 giorni dalla SCIA.
Posso fare la pratica antincendio da solo o serve un tecnico abilitato?
Serve obbligatoriamente un tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del DM 5 agosto 2011 (i cosiddetti “professionisti antincendio”). Solo questi tecnici possono firmare valutazioni di progetto, asseverare SCIA antincendio e attestare i rinnovi periodici. Lo studio collabora con professionisti abilitati per garantire la conformità degli atti depositati.
