Nuovo APE dal 3 giugno 2026: cosa cambia davvero (e quando devi preoccuparti)
Dal 3 giugno 2026 è in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28 ottobre 2025), che cambia il metodo di calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica. In pratica: il documento è lo stesso, ma le regole con cui si arriva alla classe energetica sono più severe e accurate. Lo stesso immobile, ricalcolato oggi, può risultare in una classe diversa rispetto a un anno fa — anche senza che siano stati fatti lavori.
La buona notizia, soprattutto per chi possiede casa: se hai già un APE valido, dal 3 giugno non devi fare assolutamente nulla. Diffida di chi ti dice il contrario.
Cosa prevede il nuovo decreto
Il provvedimento è il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore 180 giorni dopo, cioè il 3 giugno 2026. Aggiorna il vecchio D.M. 26 giugno 2015, che per dieci anni ha governato il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il decreto riscrive integralmente due allegati tecnici: l’Allegato 1 (criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche) e l’Allegato 2 (norme tecniche di riferimento per il calcolo). Il risultato è un APE più preciso, che fotografa con maggiore onestà le criticità degli edifici esistenti e premia chi ha costruito o ristrutturato bene.
Cosa cambia concretamente per l’APE
Per l’APE conta la data di emissione: un attestato redatto dal 3 giugno 2026 in poi adotta automaticamente le nuove metodologie di calcolo e il nuovo edificio di riferimento. Il formato del documento non cambia — cambia il modo di arrivare al risultato.
Le novità che incidono di più sul calcolo:
- I ponti termici entrano nell’edificio di riferimento. Fino a oggi l’edificio “target” con cui si confronta l’immobile reale era idealmente privo di ponti termici. Ora vengono considerati anche quelli di serramenti (davanzale, mazzetta, architrave) e balconi: una valutazione più realistica.
- Si calcola sulle superfici lorde. Il decreto stabilisce in modo chiaro e ripetuto che i calcoli vanno fatti sulle dimensioni esterne lorde, non più su quelle interne.
- Nuove verifiche di trasmittanza e del parametro H’t, semplificate per gli edifici molto vetrati e per le ristrutturazioni.
Tutto questo significa una cosa sola per il proprietario: la classe energetica può cambiare anche senza interventi sull’immobile, perché cambia il metro di misura.
Devo rifare l’APE? La risposta onesta
No, non automaticamente. Un APE in corso di validità mantiene la sua efficacia per dieci anni dalla data di emissione (art. 6 del D.Lgs. 192/2005), a prescindere dall’entrata in vigore delle nuove regole.
Serve un nuovo APE solo nei casi di sempre:
- vendita dell’immobile;
- locazione con contratto superiore a 30 giorni;
- ristrutturazione o interventi che modificano la prestazione energetica;
- scadenza dei dieci anni del precedente attestato.
Se non hai nessuna di queste operazioni in vista, puoi aspettare con serenità. Se invece dovrai comunque rifarlo a breve, anticipare può avere senso — soprattutto se l’immobile ha molti ponti termici e vuoi capire come si posiziona col nuovo metodo prima di trattare.
Le novità per chi progetta, costruisce o ristruttura
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti il decreto introduce prescrizioni che diventano centrali già in fase progettuale:
- Ricarica veicoli elettrici (EV): obblighi per gli edifici con posti auto — installazione di stazioni di ricarica nel non residenziale, predisposizione (canalizzazioni e tubi) nel residenziale.
- Automazione e controllo di classe B (sistemi BACS) obbligatori negli edifici non residenziali, anche per ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni.
- Dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura in ogni vano in caso di sostituzione del generatore.
- Metodo di Carnot per i fattori di conversione in energia primaria nel teleriscaldamento, che valorizza la cogenerazione ad alta efficienza.
Qui l’impatto è tecnico e va gestito in fase di relazione ex Legge 10/1991. Per la Legge 10, secondo la lettura applicativa prevalente, il riferimento è la data di richiesta del titolo edilizio: se il titolo è anteriore al 3 giugno 2026, si può proseguire con la disciplina previgente.
Vendita, locazione e valore dell’immobile
Qui sta la parte che pesa davvero sul portafoglio. Un immobile in classe bassa subisce sempre più il cosiddetto “brown discount”, cioè una svalutazione sul mercato, mentre una classe alta accelera la vendita e alza il valore percepito.
Attenzione anche alle sanzioni: presentare un APE non conforme — o non presentarlo affatto — in fase di vendita o affitto espone a multe amministrative che vanno da 3.000 a 18.000 euro per la vendita e da 700 a 4.000 euro per la locazione. E se la planimetria catastale non corrisponde allo stato reale, la certificazione si basa su dati errati e l’atto può diventare impugnabile: un controllo preliminare vale sempre la pena.
29 maggio o 3 giugno? Le due date da non confondere
Girano due date e vengono spesso scambiate:
- 29 maggio 2026 — riguarda il recepimento della Direttiva europea “Case Green” (EPBD IV). L’Italia, però, non ha ancora completato il recepimento formale: per i proprietari non scatta nessun obbligo automatico da questa data.
- 3 giugno 2026 — è la data che conta operativamente in Italia, perché entra in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi nazionale.
In prospettiva la Direttiva renderà l’APE più ricco (nuovi indicatori, emissioni, l’indicatore GWP che misura l’impatto in CO₂ lungo il ciclo di vita, obbligatorio dal 2028 per i nuovi edifici sopra i 1.000 m² e dal 2030 per tutte le nuove costruzioni). Ma è un percorso graduale, non un interruttore che scatta a una data.
In sintesi
Dal 3 giugno 2026 la certificazione energetica è più precisa e affidabile, la tua casa può cambiare classe anche senza lavori, e il vecchio APE resta valido fino alla scadenza naturale. Capire dove si trova oggi il tuo immobile — prima di venderlo, affittarlo o ristrutturarlo — significa muoverti con un vantaggio invece di subire la trattativa.
Hai bisogno di un APE aggiornato o di capire come si posiziona il tuo immobile col nuovo metodo? Gruppo Ingegneri redige attestati di prestazione energetica a Roma e segue progettisti e proprietari su tutta la parte tecnica. Scrivici per una verifica senza impegno. 📍 Via Martana, 13 — 00141 Roma · ☎ 06 94378549 · ✉ info@gruppoingegneri.it Contattaci →
Articolo a cura dell’Arch. Massimo Zibellini — Gruppo Ingegneri, Roma. Iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n. 17954. Pagina aggiornata: 15 giugno 2026.


