La CILA è obbligatoria per la grande maggioranza degli interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria: cambio di destinazione d’uso, rifacimento bagno con spostamento impianti, apertura o chiusura porte, controsoffitti, nuovi impianti. Sbagliare — presentarla in ritardo, compilarla in modo incompleto o non presentarla affatto — espone il proprietario a sanzioni e alla sospensione del cantiere. Gestiamo la pratica completa con relazione tecnica asseverata, deposito telematico su SUAR e assistenza fino alla fine dei lavori.
Quando la CILA è obbligatoria (e quando non basta)
Il Testo Unico Edilizia distingue gli interventi per tipo e impatto. La CILA copre la maggior parte delle ristrutturazioni ordinarie — ma non è l’unico titolo abilitativo. Presentare una CILA per lavori che richiedono SCIA o Permesso di Costruire equivale a non aver presentato nulla.
Ristrutturazione ordinaria
Spostamento di pareti non portanti, apertura o chiusura di porte e finestre su pareti interne, rifacimento bagno con spostamento impianti, sostituzione pavimenti, nuovi controsoffitti, installazione split e impianti di climatizzazione. Questi interventi rientrano quasi sempre nella CILA, ma solo se non alterano la sagoma esterna, non toccano parti strutturali e non cambiano la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Interventi che sembrano CILA ma non lo sono
Aprire una porta su una parete portante, realizzare un soppalco abitabile, ampliare la superficie coperta, modificare la facciata: sono interventi che richiedono SCIA o Permesso di Costruire. Presupporre erroneamente che basti la CILA è uno degli errori più frequenti nei cantieri privati romani — e il primo che emerge in un’ispezione del Municipio.
CILA in sanatoria
Se i lavori sono già iniziati o conclusi senza aver presentato la CILA, è possibile regolarizzare con CILA in sanatoria (art. 6-bis DPR 380/2001). La sanzione è di 1.000€, ridotta a 333€ se presentata spontaneamente prima di accertamenti. Prima di qualsiasi compravendita o richiesta di mutuo è fondamentale verificare la conformità urbanistica: le banche la controllano sistematicamente.
Rischi concreti senza CILA
Sospensione immediata dei lavori da parte del Municipio. Sanzione da 516€ a 10.329€ per opere eseguite in assenza di titolo. Blocco del rogito notarile se l’immobile non è in regola. Difficoltà nell’ottenere il mutuo per l’acquirente. In caso di infortunio in cantiere, la mancanza di titolo edilizio aggrava la responsabilità del committente.
Come gestiamo la pratica CILA
Dalla verifica preliminare al deposito su SUAR, gestiamo ogni fase senza delegare nulla al cliente. Vent’anni di rapporti con i Municipi romani e il SUAP.
Step 01 — Verifica preliminare Analizziamo la planimetria catastale, il titolo di provenienza e la natura degli interventi per stabilire il titolo abilitativo corretto. Se serve CILA, SCIA o permesso diverso ve lo diciamo subito, senza farvi perdere tempo. Verifichiamo anche l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici (Soprintendenza) o condominiali che richiedono autorizzazioni aggiuntive.
Step 02 — Relazione tecnica asseverata Redazione della CILA con relazione tecnica asseverata ai sensi del DPR 445/2000, elaborati grafici e documentazione fotografica. Il professionista abilitato assevera la conformità degli interventi alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza. Il deposito avviene telematicamente sul portale SUAR del Comune di Roma.
Step 03 — Assistenza a fine lavori A chiusura del cantiere, verifica della conformità degli interventi eseguiti rispetto a quanto dichiarato in CILA. Eventuale comunicazione di fine lavori e aggiornamento catastale se richiesto (variazione planimetrica, cambi di destinazione). Documentazione completa per rogito e pratiche bancarie.
DOMANDE FREQUENTI
Domande frequenti sulla CILA a Roma
Le domande che riceviamo più spesso da proprietari e imprese prima di avviare i lavori.





